Abbiamo raccolto i testi normativi e alcune informazioni chiave sulla dichiarazione degli ingredienti e dei valori nutrizionali del vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati.
In qualità di operatore del settore alimentare, rimani responsabile delle informazioni sugli alimenti che hai dichiarato. Questo documento funge da linea guida per aiutarti a dare il via alla dichiarazione. Per la più corretta interpretazione del regolamento si rimanda ai testi originali e al proprio consulente legale.
Regolamento pertinente
Questo regolamento modifica quattro Regolamenti UE (1308/2013; 251/2014; 1151/2012; 228/2013) e specifica la necessità di una dichiarazione nutrizionale e dell'elenco degli ingredienti, e la possibilità di presentarli con mezzi elettronici identificati sulla confezione o su un'etichetta allegata.
Tale regolamento ha istituito un'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e ha incluso specifiche norme di etichettatura per la fornitura di informazioni alimentari sui prodotti vitivinicoli.
Puoi trovare le indicazioni e le regole obbligatorie per l'etichettatura dei vini, e l'elenco dei prodotti vitivinicoli per i quali vige l'etichettatura obbligatoria.
Il regolamento orizzontale che specifica le regole ei principi generali in materia di informazione alimentare ai consumatori.
Integrazioni al (UE) 1308/2013. È stato modificato da (C)2023/3257 che fornisce regole dettagliate sulla dichiarazione degli ingredienti, come il termine da utilizzare per il nome di ingredienti specifici.
Questo regolamento fornisce l'elenco degli additivi e dei coadiuvanti tecnologici, con le relative categorie funzionali, nome e numero E che devono essere utilizzati per dichiarare nell'elenco degli ingredienti.
Aggiornamento alla (UE) 2021/2117 che il vino che sono prodotto prima dell'8 dicembre 2023 non è necessario dichiarare gli ingredienti e la nutrizione.
Panoramica
- (UE) 2021/2117 impone la dichiarazione completa di valori nutrizionali e ingredienti per il vino e i prodotti vitivinicoli aromatizzati e ciò può essere fatto tramite mezzi elettronici, a condizione che non vengano raccolti o tracciati dati dell'utente e che non vengano visualizzate informazioni di marketing o di vendita.
- L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli può essere integrata dal regolamento (UE) 1169/2011 (articolo 118 del regolamento (UE) 1308/2013). Quindi possiamo fare riferimento a (UE) 1169/2011 per le regole e il principio della dichiarazione in cui (UE) 1308/2013 non è stato menzionato.
- Se
Categoria merceologica vitivinicola
- Ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013, il prodotto vitivinicolo che deve essere etichettato con le indicazioni obbligatorie sono i punti da 1 a 11, 13, 15 e 16 della parte II dell'allegato VII
- 1. Vino
- 2. Vino nuovo ancora in fermentazione
- 3. Vino liquoroso
- 4. Spumante
- 5. Spumante di qualità
- 6. Spumante aromatico di qualità
- 7. Spumante gassificato
- 8. Vino frizzante
- 9. Vino frizzante gassificato
- 10. Mosto d'uva
- 11. Mosto d'uva parzialmente fermentato
- 13. Mosto d'uva concentrato
- 15. Vino da uve appassite
- 16. Vino di uve stramature
- I prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, punto 1 e punti da 4 a 9, che hanno subito un trattamento di dealcolizzazione sono accompagnati dalla menzione "dealcolizzato" o "parzialmente dealcolizzato". (Modifica al paragrafo 1, lettera a), dell'articolo 119, (UE) 2021/2117)
- 1. Vino
- 4. Spumante
- 5. Spumante di qualità
- 6. Spumante aromatico di qualità
- 7. Spumante gassificato
- 8. Spumante
- 9. Vino frizzante gassificato
“Dealcolizzato” - il titolo alcolometrico effettivo del prodotto non è superiore allo 0,5% in volume
“Parzialmente dealcolizzato” - il titolo alcolometrico effettivo del prodotto è superiore allo 0,5% in volume ed è inferiore al titolo alcolometrico effettivo minimo della categoria prima della dealcolizzazione.
Dichiarazione degli ingredienti
- L'elenco degli ingredienti deve contenere qualsiasi sostanza o prodotto utilizzato nella fabbricazione o preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata. I residui non sono ingredienti Ciò include:
- Aromi
- Additivi del cibo
- Enzimi alimentari, ad eccezione di quelli utilizzati come coadiuvanti tecnologici
- Qualsiasi costituente di un ingrediente composto
- Coadiuvanti tecnologici che provocano allergie e intolleranze
(Articolo 1, 2(f) del (UE) 1169/2011)
- L'elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine contenente "ingredienti".(Articolo 18 del (UE) 1169/2011)
- Gli ingredienti devono essere dichiarati in ordine decrescente di peso del cibo(Articolo 18 del (UE) 1169/2011),tranne quando gli ingredienti sono inferiori al 2% del prodotto, può essere dichiarato in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.(Allegato VII, Parte A, (UE) 1169/2011)
- Riferimenti e regole per il nome degli ingredienti
- l'“uva” può essere utilizzata in sostituzione dell'uva fresca e/o del mosto d'uva utilizzato come materia prima(articolo 48 bis della lettera c) 2023/3257)
- Il “mosto d'uva concentrato” può essere utilizzato in sostituzione del mosto d'uva concentrato e/o del mosto d'uva concentrato rettificato(articolo 48 bis della lettera c) 2023/3257)
- Le categorie, le denominazioni e i numeri E dei composti enologici devono utilizzare l'elenco di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2019/934(articolo 48 bis della lettera c) 2023/3257)
- I composti enologici che provocano allergie o intolleranze fanno riferimento alla colonna 1 della tabella 2 della parte A dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934.
- Sostanze che provocano allergie o intolleranze, relative a solfiti/solfiti, uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte, i termini per l'etichettatura sono forniti nell'allegato I, parte A del regolamento (UE) 2019/33.
- Altre sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze si riferisce all'allegato II del regolamento (UE) 1169/2011
- Dichiarare gli ingredienti che provocano allergie o intolleranze
- Quando la lista degli ingredienti è dichiarata in etichetta, gli ingredienti che causano allergie e intolleranze devono far parte della lista degli ingredienti, con il suo nome sottolineato attraverso una composizione che lo distingua chiaramente dal resto degli ingredienti (carattere, stile, colore di sfondo eccetera.)(Articolo 21 del (UE) 1169/2011)
- Per l'elenco degli ingredienti che sono stati dichiarati per via elettronica, gli ingredienti che causano allergie o intolleranze devono comparire nell'elenco degli ingredienti con caratteri distinguibili, nonché sull'etichetta fisica, tuttavia a causa dell'assenza dell'elenco degli ingredienti sull'etichetta fisica, nella dichiarazione utilizzare la parola “contiene” seguita dal nome degli ingredienti(Articolo 21(1)(b) del (UE) 1169/2011)
- Sono presenti 3 riferimenti per il nome degli ingredienti che provocano allergie e intolleranze
- Allegato I, Parte A del Regolamento (UE) 2019/33 per i termini relativi a solfiti/solfiti, uova e prodotti a base di uova, latte e prodotti a base di latte
- Colonna 1 della tabella 2 dell'allegato I, parte A, del regolamento delegato (UE) 2019/934 per i composti enologici che provocano allergie o intolleranze
- Allegato II del (UE) 1169/2011 per altre sostanze e prodotti che provocano allergie o intolleranze
- Dichiarazione degli additivi
- Gli additivi devono essere dichiarati con la loro categoria funzionale sotto forma diCategoria (Ingrediente 1, Ingrediente 2…) O Categoria (E numero 1…).(Allegato XI, Parte C del (UE) 1169/2011).
- Nel caso in cui l'additivo appartenga a più categorie, dichiararlo nella categoria che rappresenta la sua funzione principale nell'alimento(Allegato XI, Parte C del (UE) 1169/2011).
- Il nome delle categorie funzionali, degli ingredienti e il loro numero E sono indicatiAllegato I, Parte A, Tabella 2 del Regolamento (UE) 2019/934.
- Per gli additivi della categoria “regolatori di acidità” e “agenti stabilizzanti” che sono simili o reciprocamente sostituibili, possono essere indicati con l'espressione <contiene…e/o>, seguita da non più di tre additivi, ove almeno uno sia presente nel prodotto finale. (Articolo 48 bis della (C)2023/3257)
- Dichiarazione di coadiuvanti tecnologici
- I coadiuvanti tecnologici devono essere dichiarati solo se provocano allergie e intolleranze(Articolo 20(b) del (UE) 1169/2011). Ad esempio, lieviti e batteri sono coadiuvanti tecnologici, quindi se non provocano allergie o intolleranze, non devono essere dichiarati.
- Gli enzimi alimentari utilizzati come coadiuvanti tecnologici possono essere esclusi dall'elenco degli ingredienti(Articolo 20 del (UE) 1169/2011)
- Dichiarazione dei gas di imballaggio
- I gas di imballaggio sono additivi(Allegato I, Tabella 2, (UE)2019/934), quindi devono essere dichiarati nella lista degli ingredienti se sono utilizzati per la fabbricazione del prodotto vitivinicolo e presenti nel
- Quando dichiarati nell'elenco degli ingredienti, le loro categorie funzionali, nome e numero E devono fare riferimento alla tabella 2, allegato I del regolamento (UE) 2019/934.
- La dichiarazione dei gas di imballaggio può essere sostituita con la dicitura specifica “Imbottigliato in atmosfera protettiva” o “L'imbottigliamento può avvenire in atmosfera protettiva”.(Articolo 48 bis della (C)2023/3257)
- Dichiarazione delle sostanze utilizzate per l'arricchimento e l'addolcimento
- Il saccarosio, il mosto d'uva concentrato e il mosto d'uva concentrato rettificato sono ingredienti e fanno quindi parte dell'elenco degli ingredienti.
- Il mosto d'uva concentrato e il mosto d'uva concentrato rettificato possono essere presentati con la dicitura “mosto d'uva concentrato”
(Articolo 48 bis della (C)2023/3257)
- Dichiarando “liquore di triage” e “liquore di spedizione”
- I termini "tirage liqueur" o "expedition liqueur" possono essere visualizzati nell'elenco degli ingredienti, da soli o accompagnati da un elenco dei loro costituenti tra parentesi, facendo riferimento all'allegato II del regolamento (UE) 2019/934(Articolo 48 bis della (C)2023/3257)
- Norme specifiche per vino spumante gassificato, vino frizzante gassificato e vino spumante di qualità
- I termini “vino spumante gassificato” e “vino frizzante gassificato” devono essere completati in caratteri dello stesso tipo e dimensione dalle parole “'ottenuto per aggiunta di anidride carbonica' o 'ottenuto per aggiunta di anidride carbonica', anche ove Si applica l'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.(art. 48 del (UE) 2019/33)
Dichiarazione nutrizionale
- Le dichiarazioni nutrizionali obbligatorie sono
- valore dell'energia
- Quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale
(Articolo 30 del (UE) 1169/2011)
- Il valore energetico e la quantità di nutrienti obbligatori devono essere espressi per 100 go 100 ml.(Articolo 32 del (UE) 1169/2011)L'espressione per unità di consumo o porzione è facoltativa.(Articolo 33 del (UE) 1169/2011)
- Il valore energetico e la quantità di nutrienti obbligatori devono essere espressi nell'unità di misura di cui all'allegato XV, 1169/2011.(Articolo 32 del (UE) 1169/2011)
- Il valore energetico e la quantità di nutrienti obbligatori devono essere quelli dell'alimento venduto.
- Il valore dichiarato di energia e la quantità di nutrienti obbligatori sono valore medio basato su:
- L'analisi dell'alimento da parte del produttore;
- Un calcolo dai valori medi noti o effettivi degli ingredienti utilizzati; O
- Un calcolo da dati generalmente stabiliti e accettati.
(Articolo 31 del (UE) 1169/2011)
"Valore medio" è il valore che meglio rappresenta la quantità di sostanza nutritiva contenuta in un determinato alimento e riflette le indennità per la variabilità stagionale, i modelli di consumo e altri fattori che possono far variare il valore effettivo. (Allegato I del (UE) 1169/2011)
Le tolleranze ammesse possono fare riferimento a questo documento di orientamento.
- Il valore energetico e la quantità di nutrienti obbligatori devono essere presentati in formato tabellare con i numeri allineati e nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 1169/2011. Solo quando lo spazio non è consentito, può apparire in formato lineare. (L'articolo 34 del (UE) 1169/2011)
- Norme specifiche per il valore energetico
- Il valore energetico è calcolato sulla base dei fattori di conversione elencati nell'allegato XIV del regolamento (UE) 1169/2011.
- Quando si dichiarano i nutrienti in forma elettronica, anche il valore energetico deve essere dichiarato sull'etichetta fisica, espresso con il simbolo “E” per l'energia.(articolo 116 bis del regolamento (UE) 2021/2117)
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