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Etichetta fisica per e-label - Risposte alle domande frequenti

Le seguenti dichiarazioni si basano sul nostro feedback derivante dai colloqui con i clienti e sulla nostra interpretazione della normativa UE. Nessuno dei seguenti costituisce consulenza legale.

 

 

Il valore energetico deve essere riportato sull'etichetta, anche se tutti gli altri nutrienti sono forniti tramite mezzi elettronici (codice QR). Può essere espresso utilizzando il simbolo “E” per energia

Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio:Punto 32, comma C 4 H

La dichiarazione nutrizionale riportata sulla confezione o su un'etichetta ad essa allegata può essere limitata al valore energetico, che può essere espresso utilizzando il simbolo “E” per l'energia. In tali casi, la dichiarazione nutrizionale completa è fornita mediante mezzi elettronici identificati sulla confezione o su un'etichetta ad essa allegata.

 

 

Il codice QR deve essere presentate sull'etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

 

 

Comunicazione della Commissione – Domande e risposte sull'attuazione della nuova etichettatura del vino nell'UE: Domanda 2, paragrafo 3

Qualora la dichiarazione nutrizionale e/o l'elenco degli ingredienti siano forniti con mezzi elettronici, il link (codice QR o simile) alla dichiarazione nutrizionale e/o all'elenco degli ingredienti deve essere presentato sull'etichetta nello stesso campo visivo degli altri indicazioni obbligatorie.

 

 

Il QR Code può avere la lettera "i" al centro, ma da sola non è sufficiente. Una Call to Action (CTA) è obbligatoria:

 

 

Comunicazione della Commissione – Domande e risposte sull'attuazione della nuova etichettatura del vino nell'UE: Domanda 38, paragrafo 2

Se l'informazione fornita con mezzi elettronici (identificata, ad esempio, da un codice QR) è l'elenco degli ingredienti, deve essere utilizzata un'intestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, allo stesso modo della pratica attuale utilizzato per le etichette di carta di altri alimenti (contenenti cioè la parola "ingredienti").

NOTA: Sebbene in alcuni Paesi la normativa richieda solo il termine "ingredienti", questo non sembra essere sufficiente: consigliamo "Ingredienti e valori nutrizionali", soprattutto quando si vende in Francia.

 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 18

Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti è intitolato o preceduto da un'apposita voce composta o comprendente la parola "ingredienti". Comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, come registrati al momento del loro utilizzo nella produzione dell'alimento.

 

 

La Call to Action (CTA) deve includere almeno la parola "ingredienti".

Comunicazione della Commissione – Domande e risposte sull'attuazione della nuova etichettatura del vino nell'UE: Domanda 38, paragrafo 2

Se l'informazione fornita con mezzi elettronici (identificata, ad esempio, da un codice QR) è l'elenco degli ingredienti, deve essere utilizzata un'intestazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento FIC, allo stesso modo della pratica attuale utilizzato per le etichette di carta di altri alimenti (contenenti cioè la parola "ingredienti").

NOTA: Sebbene in alcuni Paesi la normativa richieda solo il termine "ingredienti", questo non sembra essere sufficiente: consigliamo "Ingredienti e valori nutrizionali", soprattutto quando si vende in Francia.

 

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 18, punto 1

Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti è intitolato o preceduto da un'apposita voce composta o comprendente la parola "ingredienti". Comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, come registrati al momento del loro utilizzo nella produzione dell'alimento.

 

 

La gradazione alcolica deve essere stampata sulla bottiglia/etichetta

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 9, comma 1, lettera k)

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Ai sensi degli articoli da 10 a 35 e salve le eccezioni previste dal presente Capo, è obbligatoria l'indicazione delle seguenti indicazioni:

(K)

per le bevande contenenti più dell'1,2 % in volume di alcol, il titolo alcolometrico volumico effettivo;

 

La gradazione alcolica deve essere indicata fino ad una cifra decimale, seguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta dalla parola «alcol» o dalla sigla «alc».

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Allegato XII, paragrafo 1

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol è indicato da una cifra al massimo di una cifra decimale. È seguito dal simbolo «% vol.» e può essere preceduto dalla parola «alcol» o dall'abbreviazione «alc».

 

 

Le Tolleranze alcoliche per l'Alcool sono specificate nel Regolamento (UE) n. 1169/2011, nella Tabella dell'Allegato XII.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Allegato XII, tabella

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I Fattori di Conversione per il calcolo dell'Energia sono reperibili nel Regolamento (UE) N. 1169/2011, nella Tabella dell'Allegato XIV.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Allegato XIV, tabella

Il valore energetico da dichiarare è calcolato utilizzando i seguenti fattori di conversione:

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Gli allergeni devono essere stampati sulla bottiglia

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 9, comma 1, lettera c)

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Ai sensi degli articoli da 10 a 35 e salve le eccezioni previste dal presente Capo, è obbligatoria l'indicazione delle seguenti indicazioni:

c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o prodotto elencato nell'allegato II che provoca allergie o intolleranze, utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata ;

 

 

Le informazioni obbligatorie devono essere stampate in almeno una delle lingue ufficiali dell'UE

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 15, punto 1, 2, 3

Requisiti linguistici

1. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 3, le informazioni obbligatorie sugli alimenti compaiono in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori degli Stati membri in cui l'alimento è commercializzato.
2. Nel proprio territorio, gli Stati membri in cui un alimento è commercializzato possono prevedere che le indicazioni siano riportate in una o più lingue tra le lingue ufficiali dell'Unione.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che le indicazioni siano indicate in più lingue.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 9, punto 3, 4

3. Quando la Commissione adotta atti delegati e di esecuzione di cui al presente articolo, le indicazioni di cui al paragrafo 1 possono in alternativa essere espresse mediante pittogrammi o simboli anziché parole o numeri.

Al fine di garantire che i consumatori traggano vantaggio da altri mezzi di espressione delle informazioni obbligatorie sugli alimenti rispetto a parole e numeri, e a condizione che sia garantito lo stesso livello di informazione di parole e numeri, la Commissione, tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori, può stabilisce, mediante atti delegati conformemente all'articolo 51, i criteri in base ai quali una o più indicazioni di cui al paragrafo 1 possono essere espresse mediante pittogrammi o simboli anziché parole o numeri.

4. Al fine di garantire l'attuazione uniforme del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può adottare atti di esecuzione sulle modalità di applicazione dei criteri definiti a norma del paragrafo 3 per esprimere una o più indicazioni mediante pittogrammi o simboli invece di parole o numeri. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 48, paragrafo 2.

 

 

Le informazioni obbligatorie devono essere stampate sull'etichetta fisica con un'altezza non inferiore a 1,2 mm.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 13, punto 2

2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari alimenti, quando figurano sulla confezione o sull'etichetta ad essa allegata, le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sono stampate sulla confezione o sull'etichetta in modo tale da per garantire una chiara leggibilità, in caratteri che utilizzano una dimensione del carattere in cui l'altezza della x, come definita nell'allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio:ALLEGATO IV

Allegato IV

DEFINIZIONE DI ALTEZZA x

x-ALTEZZA

image

Legenda

 

 

1

Linea ascendente

2

Linea della maiuscola

3

Linea mediana

4

Linea di base

5

Linea discendente

6

Altezza della x

7

Corpo del carattere

 

In nessun caso devono essere raccolte informazioni sull'utente o tracciato un utente. È vietato chiedere all'utente di prestare il consenso per farlo.

Comunicazione della Commissione – Domande e risposte sull'attuazione della nuova etichettatura del vino nell'UE: Domanda 35

Il regolamento OCM modificato stabilisce che le informazioni sulla dichiarazione nutrizionale completa e l'elenco degli ingredienti non devono essere visualizzate insieme ad altre informazioni destinate a scopi di vendita o di marketing e che nessun dato degli utenti deve essere raccolto o tracciato. Non esistono eccezioni a questa regola, e pertanto non consente di richiedere il consenso dell'utente sulla possibilità o meno di tracciare i suoi dati. Inoltre, l'accesso alle informazioni obbligatorie da parte dei consumatori/utenti dovrebbe essere diretto e senza passaggi intermedi, come la compilazione di eventuali moduli o quesiti, o il passaggio attraverso siti intermedi. I servizi della Commissione si aspettano che il codice, una volta letto/scannerizzato, porti l'utente immediatamente e direttamente alle informazioni obbligatorie sull'etichetta.

 

 

Le bottiglie sono vendute in cofanetto. Le informazioni devono essere rese disponibili già prima dell'acquisto e su ciascuna bottiglia.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 13, punto 1

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono contrassegnate in un posto ben visibile in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e, se del caso, indelebili. Non dovrà in alcun modo essere nascosto, oscurato, sminuito o interrotto da qualsiasi altro materiale scritto o pittorico o da qualsiasi altro materiale intermedio.

 

 

Bottiglie molto piccole di prodotti diversi vengono vendute in un cofanetto. I codici QR, uno per ogni bottiglia unica, devono essere applicati all'esterno della scatola.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Articolo 13, punto 1

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

1. Fatte salve le misure nazionali adottate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono contrassegnate in un posto ben visibile in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e, se del caso, indelebili. Non dovrà in alcun modo essere nascosto, oscurato, sminuito o interrotto da qualsiasi altro materiale scritto o pittorico o da qualsiasi altro materiale intermedio.

 

 

Gli alimenti confezionati o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm2 (centimetri quadrati) sono esentati dall'obbligo della dichiarazione nutrizionale.

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio: Allegato V, Point 18

ALIMENTI AI QUALI NON SI APPLICA L’OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

18. gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2;

 

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