Vino
Per i prodotti vinicoli, il titolo alcolometrico effettivo in volume (alcol in volume) deve essere indicato in unità percentuali o mezze unità, ovvero arrotondato allo 0,5% più vicino, come da "Articolo 44 del Regolamento delegato (UE) 2019/33".
Il volume alcolico indicato nell'etichetta elettronica deve corrispondere al valore indicato sull'etichetta fisica della bottiglia.
Vino aromatizzato
Per i prodotti vinicoli aromatizzati e gli alcolici, il titolo alcolometrico effettivo in volume deve essere indicato in percentuale da una cifra con non più di 1 decimale, ovvero arrotondato allo 0,1% più vicino, come da "Articolo 28 e Allegato XII del Regolamento (UE) 1169/2011".
Il volume alcolico indicato nell'etichetta elettronica deve corrispondere al valore indicato sull'etichetta fisica della bottiglia.
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